FAQ
Domanda:
D.P.C.M. 05/12/1997 TECNICO COMPETENTE
Il Tecnico Istruttore del Comune di Mira per una DIA chiede la "documentazione preliminare relativa ai requisiti passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997, a firma di tecnico competente".
Chiedo se nella fase preliminare posso eseguire tale documentazione, pur non avendo partecipato ai corsi previsti dalla legge, e poi, per l'ottenimento dell'agibilità, far eseguire il collaudo acustico ad altro tecnico competente.
Risposta:
La riposta è negativa in quanto il Comune di Mira nel proprio Regolamento Edilizio ha previsto che in fase progettuale la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici debba essere effettuata solo da tecnici competenti in acustica (art. 82 punto 7 del Regolamento Edilizio).
Tale articolo va a colmare una lacuna della Legislazione Nazionale in quanto la L.447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, al comma 6 dell’art. 2, prevede l’obbligatorietà della figura del tecnico competente solo per “effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti Norme” e quindi lascia indeterminata la fase previsionale relativa alla valutazione dei requisiti acustici passivi.
Rimane ovviamente limitata, dalla L.447/95, ai soli tecnici competenti, l’attività di verifica in opera (collaudo) dei requisiti acustici passivi degli elementi realizzati (come del resto riportato anche dal Regolamento del comune di Mira al punto 8 dell’art 82).
Domanda:
Quali sono i requisiti per la redazione dell'attestato di certificazione energetica?
Risposta:
Si allega la circolare della FOIV inviata a tutti i Sindaci dei Comuni del Veneto con l'interpretazione dei requisiti necessari.
Domanda:
CORSI PER RSPP
1.Vorrei assumere l'incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP D.lgs 81/08 come esterno presso varie aziende. Sono laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni vecchio ordinamento e da quanto indicato nel D.lgs 81/08 art.32 tale tipo di laurea rientra nella classe 9 (classe delle lauree in ingegneria dell'informazione – decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4 Agosto 2000), il che dovrebbe esonerarmi dalla frequentazione dei corsi modulo A (28 ore) e B. Per quel che riguarda la mia situazione è sufficiente quindi la frequentazione di un corso modulo C (24 ore) per poter assumere l'incarico di RSPP presso aziende esterne.
2.Preciso che non ho acquisito alcuna esperienza diretta in materia (ho acquisito solamente l'abilitazione per la prevenzione incendi ex legge 818/84) e quindi credo sia indispensabile per me frequentare almeno il corso di formazione di base (modulo A) e seguire gli aggiornamenti quinquennali ai moduli B. E' consigliabile come strategia.
3. L'Ordine promuove questo tipo di corsi? E' in contatto con qualche ente o azienda che li promuove?
Risposta:
- Il Decreto Legislativo n. 81/2008 dispone all’art. 32 comma 5 che coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 4 agosto 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B ma non dalla frequenza del modulo C.
Inoltre la Direzione Generale per l'Università del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su indicazioni fornite dal Consiglio Universitario Nazionale, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10, di cui al dal D.M. 4/8/2000, indicate nel comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32 (Moduli A e B) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.
A seguito, quindi, del parere di corrispondenza espresso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca gli ingegneri ed architetti vecchio ordinamento sono pertanto esonerati dalla frequenza dei moduli A e B per RSPP e ASPP indicati nell'accordo del 26/1/2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ma per poter svolgere l'attività di RSPP in qualunque azienda appartenente ai vari macrosettori dovranno comunque frequentare il Modulo C di cui al citato Accordo Stato Regioni del 26/1/2006.- In mancanza di esperienza maturata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si ritiene comunque “opportuno” frequentare i predetti moduli A e B anche in considerazione del fatto che per l’accesso al modulo C è necessario superare il test d’ingresso su argomenti dei moduli A e B.
Domanda:
CORSO RSPP
Da un po' di tempo collaboro con un altro collega sulla sicurezza sul lavoro.
Avevo intenzione di seguire un corso Modulo C e ottenere così l'abilitazione a svolgere il ruolo di RSPP, dato che la laurea in ingegneria esonera dal seguire i corsi Modulo A e B.
Mi è però sorto un dubbio: essendo io laureato da più di 8 anni devo anche seguire, per essere formalmente RSPP, prima anche un corso di aggiornamento quinquennale? O l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre a partire dalla mia abilitazione a RSPP tramite superamento esame del Modulo C e quindi entro i 5 anni successivi?
Io propendo per il secondo caso, dato che un altro collega che magari lavora sul tema da 20 anni (senza ruoli definiti) nel momento in cui decidesse di fare il RSPP, dovrebbe allora prevedere di fare 4 corsi di aggiornamento quinquennale oltre a quello Modulo, francamente assurdo.
Risposta:
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 dispone all’art. 32 comma 5 che coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 4 agosto 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B ma non dalla frequenza del modulo C.
Inoltre la Direzione Generale per l'Università del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su indicazioni fornite dal Consiglio Universitario Nazionale, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10, di cui al dal D.M. 4/8/2000, indicate nel comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32 (Moduli A e B) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.
A seguito, quindi, del parere di corrispondenza espresso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca gli ingegneri ed architetti vecchio ordinamento sono pertanto esonerati dalla frequenza dei moduli A e B per RSPP e ASPP indicati nell'accordo del 26/1/2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ma per poter svolgere l'attività di RSPP in qualunque azienda appartenente ai vari macrosettori dovranno comunque frequentare il Modulo C di cui al citato Accordo Stato Regioni del 26/1/2006.-La risposta al secondo quesito risulta sicuramente più complessa ed articolata e pertanto da considerarsi una “interpretazione” della Commissione dei testi legislativi vigenti.
Verificando quanto stabilito dalle considerazioni della Regione Veneto in merito all'accordo Conferenza Stato Regioni di attuazione del D.Lgs. 195/03 (pre Decreto Legislativo 81/2008, ma da quest'ultimo comunque richiamato al comma 2 dell'art. 32), per il percorso di aggiornamento per RSPP e per ASPP la decorrenza del quinquennio parte dalla data del conseguimento della laurea con decorrenza immediata (dalla data del 14/02/2007, con conclusione entro il 14/02/2012) per gli RSPP e ASPP esonerati dalla frequenza dei moduli A e B (vuoi per esperienza pregressa, prevista dal D.Lgs. 195/03, non più dal D.Lgs. 81/08, vuoi per aver conseguito una laurea triennale in "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" conseguita da più di cinque anni).
Quindi gli ingegneri che svolgevano la funzione di ASPP prima del 14/02/2007 ed erano esonerati dall'obbligo di seguire i corsi modulo A e B (laurea triennale in "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" conseguita da più di cinque anni) devono provvedere ad effettuare l'aggiornamento richiesto di 28 ore entro la data del 14/02/2012 (avendo però già effettuato il 20% delle 28 ore richieste entro il 14/02/2008).
Per gli ingegneri che assumono l'incarico di ASPP dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (ossia dal 15/05/2008) e che ricadono nella nuova lista degli esonerati (ma non vengono ovviamente considerati nelle sopracitate linee guida) si può applicare per analogia quanto previsto dalle medesime, ossia prevedere l'aggiornamento entro 5 anni a partire dalla data di laurea (per chi si laurea successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) oppure, per chi è già laureato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, di provvedere ad effettuare il percorso di aggiornamento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08.
Domanda:
POS IMPRESA INSTALLATRICE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
E' obbligatorio presentare il POS da parte dell'impresa installatrice di impianti fotovoltaici, che dovrebbe rispettare la normativa dei cantieri, ma allo stesso tempo questo tipo di intervento è considerato manutenzione straordinaria?
Risposta:
Premesso che il caso proposto ha queste caratteristiche:
1. definizione di un appalto per l’installazione di un impianto fotovoltaico “chiavi in mano”, comprensivo
di progettazione, installazione su copertura di moduli fotovoltaici, esecuzione dell’impianto elettrico.
Al termine dei lavori interverrà ENEL per eseguire gli allacciamenti dell’impianto alla rete elettrica.
2. L’impresa affidataria non eseguirà lavori in cantiere, provvedendo alla progettazione e al
coordinamento tecnico di una impresa esecutrice che, operando in subappalto, effettuerà
concretamente le opere, sia relative all’installazione dei moduli, sia relative all’installazione
dell’impianto elettrico.
Si ritiene pertanto che:
1. l’obbligo di redigere il POS sia a carico della sola impresa esecutrice, così come previsto dall’art. 96
comma 1) lettera g) e dall’art. 89 comma 1) lettera h) del D. Lgs 81/08; non sussiste tale obbligo a
carico dell’impresa affidataria in quanto la stessa non eseguirà alcun tipo di lavorazione nel cantiere,
quindi non rientra nella definizione di impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89 comma 1) lettera i-bis)
dello stesso decreto.
2. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 97 comma 1, dovrà verificare le condizioni
di sicurezza dei lavori affidati e, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, verificare l’idoneità
tecnico professionale dell’impresa esecutrice.
3. L’ENEL non ha l’obbligo di redigere un proprio POS se le opere eseguite si limitano ad interventi di
allacciamento elettrico tra impianto fotovoltaico e rete di distribuzione effettuati a fine lavori, quindi a
cantiere ultimato.
4. Il Committente (o il responsabile dei lavori) ha l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e per l’esecuzione (con le eventuali deroghe previste dall’art. 90 comma 11 del
D.Lgs. 81/08), che provvederà a redigere il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) e il
fascicolo dell’opera (quest’ultimo non necessario se i lavori rientrano nella manutenzione ordinaria di
cui all’art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/01), qualora in cantiere sia prevista la presenza di più
imprese esecutrici, quindi, nella fattispecie, non si rende necessario.
Domanda:
CORSO FORMAZIONE COORDINATORI SICUREZZA
Vi è una equiparazione tra l’esame di “Sicurezza dei Cantieri” sostenuto nel percorso degli studi accademici e il corso di sicurezza nei cantieri sostenuto per l’assunzione dell’incarico di coordinatore per la sicurezza (120 ore).
Risposta:
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede all’art. 98 la possibilità di esenzione dai corsi di formazione per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione a coloro che:
- sono in possesso della laurea magistrale identificata con il codice LM26 – ingegneria della sicurezza;
- che attestino di aver sostenuto un esame universitario che il decreto correttivo stabilisce debba avere il programma ed i contenuti conformi a quelli dell’allegato XIV;
- non più in servizio come pubblici ufficiali, abbiano svolto attività tecnica nel settore delle costruzioni per almeno 5 anni.
Domanda:
OBBLIGO DI RICHIESTA DI UNA TERNA PER LA NOMINA DEL COLLAUDATORE – ART. 67 COMMA 4 DPR 380/2001
Nell’ipotesi in cui committente e appaltatore siano due società distinte, ma abbiano lo stesso legale rappresentante, è possibile nominare direttamente il collaudatore oppure è fatto obbligo di richiedere l’indicazione all’Ordine professionale di riferimento di una Terna di nominativi, tra i quali scegliere il collaudatore?
Risposta:
L’art.. 67 4° comma del TU dell’Edilizia (DPR 380/2001) prevede che: “Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore”.
Nell’ipotesi in cui committente e appaltatore siano soggetti distinti, l’art. 67 DPR 380/2001 prevede che la nomina del collaudatore spetti al committente e che il professionista individuato non debba essere in alcun modo intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera; ciò al fine di preservare l’imparzialità del collaudatore quale soggetto deputato al controllo della regolarità dell’opera, sotto il profilo sia della progettazione sia dell’esecuzione.
Viceversa, la previsione della nomina del collaudatore all’interno della Terna individuata dall’Ordine è finalizzata a preservare il requisito di imparzialità del collaudatore che potrebbe essere pregiudicato nell’ipotesi in cui il costruttore costruisca in proprio, con la conseguente coincidenza di committente e appaltatore.
Ebbene, nell’ipotesi indicata nel quesito, committente ed appaltatore sono soggetti giuridicamente non sovrapponibili, per i quali la coincidenza soggettiva del legale rappresentante non è idonea a far venir meno la distinta soggettività giuridica né le singole responsabilità ricadenti su committente e appaltatore.
In tal senso, pur non ravvisando precedenti giurisprudenziali, si è espresso il Comitato Tecnico Scientifico della Regione Toscana (v, parere 02.03.2011) e l’OdI Monza Brianza (parere su quesito 22.10.2018).
Si ritiene quindi che nell’ipotesi in cui committente e appaltatore siano due società distinte, con lo stesso legale rappresentante, non si ricada nella previsione di cui all’art. 67 comma 4 del DPR 38072001 e sia possibile per il committente nominare direttamente il collaudatore.
Domanda:
ZONA SISMICA
Vi è un parere discordante tra colleghi che operano, come me, a Bibione (VE), recentemente classificata in zona sismica 4. La Delibera del Consiglio Regionale 67/03, che stabiliva che in zona sismica 4 si applicava il calcolo sismico solo per edifici strategici o fondamentali non è più valida. Ora, anche per edifici ordinari, è necessario applicare il calcolo sismico con le nuove NTC 2008.
Risposta:
Va, anzitutto, ricordato che gli unici provvedimenti che, dal 30 giugno 2009, regolano la materia sono il D.M. 14 gennaio 2009 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e la relativa Circolare di applicazione.
Come noto il D.M. è una ulteriore evoluzione delle disposizioni inerenti le costruzioni in zona simica di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/03 e delle Norme Tecniche, nella loro prima stesura, di cui al D.M. 14.09.2005; inoltre, in allegato al D.M. del 14 gennaio sono presenti gli abachi di riferimento delle accelerazioni da introdurre nel calcolo sismico.
Il D.M. richiamato prescrive che la verifica sismica degli edifici deve essere sempre condotta qualsiasi sia la zona sismica di riferimento.
Tuttavia, per i fabbricati ricadenti in zona 4 ed aventi particolari caratteristiche costruttive, la norma prevede la possibilità di affrontare tale verifica in maniera semplificata.
Infatti, in ottemperanza a quanto riportato al punto 7 del D.M., la verifica del fabbricato può essere condotta secondo quanto riportato ai successivi punti (A) e (B) se la struttura rispetta le seguenti condizioni:
• che i diaframmi orizzontali siano conformi a quanto previsto al punto 7.2.6 del D.M. (orizzontamenti infinitamente rigidi);
• che indipendentemente dalle risultanze del calcolo gli elementi strutturali devono rispettare le limitazioni, in termini di geometria e di quantitativi d’armatura, relative alla Classe di Duttilità Bassa definita al punto 7.2.1 del D.M..A) Verifica Statica
Devono essere considerate le combinazioni di carico di cui al punto 2.5.3 del D.M. e le verifiche devono essere condotte sia per gli Stati Limite Ultimi che per gli Stati Limite di Esercizio.B) Verifica sismica semplificata
Le sollecitazioni devono essere valutate considerando la combinazione di carico sismica di cui al punto 3.2.4 del D.M. e applicando, in due direzioni ortogonali, il sistema di forze orizzontali definito dalle espressioni 7.3.6 e 7.3.7 in cui si assumerà Sd(T1) = 0.07g. Le verifiche vanno condotte solo per lo Stato Limite Ultimo; non è richiesta la verifica agli Stati Limite di Esercizio.
Ovviamente, per l’ammissibilità della soluzione strutturale analizzata, entrambe le verifiche devono risultare soddisfatte.
Come si può notare, relativamente al metodo di calcolo è d’obbligo quello degli Stati Limite di cui al punto 2.6 del D.M., tuttavia, per completezza di esposizione, si ricorda che per le costruzioni di tipo 1 e 2 e classe d’uso I e II, così come definite ai punto 2.4.1 e 2.4.2 e limitatamente ai siti ricadenti in zona 4, è ammesso il Metodo di verifica alle Tensioni Ammissibili.
In tal caso, con le prescrizioni riportate al punto 2.7 del D.M., le azioni sismiche devono essere valutate assumendo pari a 5 il grado di sismicità S, quale definito al punto B.4 del D.M.LL.PP 16.01.1996 ed assumendo le modalità costruttive e di calcolo di cui al D.M. LL.PP. citato, nonché alla Circolare LL.PP. n. 65/AA.GG. e relativi allegati (limitazioni in termini di geometria e di quantitativi d’armatura).
Con riferimento al contenuto della suddetta Circolare si evidenzia l’obbligo del rispetto delle prescrizioni della stessa che fino ad ora non aveva carattere cogente ma solo di indirizzo.
In estrema sintesi, per la zona sismica 4 si può riassumere che:
1. la verifica sismica degli edifici è sempre obbligatoria;
2. tale verifica, per i fabbricati che rispettano le condizioni di cui al punto 7 del D.M. 14 gennaio 2009, può essere condotta, utilizzando il Metodo degli Stati Limite, con la procedura semplificata ivi riportata;
3. per le costruzioni di tipo 1 e 2 e classe d’uso I e II è ammessa l’adozione del Metodo delle Tensioni Ammissibili rispettando, per le verifiche sismiche, le prescrizioni di cui al D.M.LL.PP 16.01.1996 ed alla Circolare LL.PP. n. 65/AA.GG; in tal caso dovrà essere assunto un grado di sismicità S = 5 cui corrisponde un coefficiente di intensità sismica C = S-2 / 100 = 0.03
Domanda:
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLE NUOVE N.T.C.
Mi trovo a progettare la sopraelevazione - di un piano, di un edificio attualmente di due piani fuori terra. Il progetto prevede l'inghissaggio di putrelle in sopraelevazione in corrispondenza dei pilastri esistenti per la realizzazione di due impalcati, il primo il nuovo impalcato di calpestio il secondo l'impalcato di copertura.
In base al nuovo testo unico del 14 gennaio 2008 si tratta d'intervento di:8.4.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
- allo stesso paragrafo la normativa riporta
"In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo".Il sottoscritto ha eseguito innanzitutto le prove sui materiali per la conoscenza di un edificio esistente e successivamente la modellazione della struttura.Ad oggi in base ai nuovi carichi da normativa non risultano verificate alcune travi
dell'impalcato esistente, alcuni pilastri esistenti ed parti di solaio esistente.Il quesito è il seguente:
io interpretando la normativa ho riferito al mio cliente che il rinforzo si dovrà eseguire per tutta la struttura esistente non verificata e cioè: pilastri, travi e solai e non solo dei pilastri ovvero si devono rinforzare solamente i pilastri in virtù del fatto che sono gli elemento strutturali su cui grava in maniera più significativa il carico (anche se essendo la struttura a telaio in cls ed c’è una ridistribuzione del carico pure sulle travi)
Risposta:
L’intervento in progetto prevede la sopraelevazione, di un piano, di fabbricato esistente; tale opera si configura, secondo la definizione riportata al paragrafo
8.4.1 (punto < a >) delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, come un “intervento di adeguamento”.
Nella progettazione di tale tipo di interventi, le NTC prescrivono espressamente che:
1. dovranno essere conseguiti i livelli di sicurezza previsti dalle norme stesse;
2. la progettazione dovrà essere riferita non alla sola struttura di sopraelevazione bensì all’intera costruzione;
3. le verifiche strutturali dovranno essere estese all’intera struttura post-intervento e non alla sola porzione sopraelevata.
In altre parole la valutazione della sicurezza, nel caso di intervento di adeguamento, è finalizzata a stabilire se l’intera struttura, nella configurazione finale assunta dopo l’intervento, è in grado di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC con il grado di sicurezza richiesto dalle stesse.
Pertanto, con riferimento al caso specifico, dovrà essere valutato il comportamento dell’intera struttura dopo l’intervento di sopraelevazione adottando i carichi e le modalità di verifica riportati nelle NTC.
Tali verifiche potranno essere eseguite con riferimento ai soli Stati Limite Ultimi.
“Non è, in generale, necessario il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi, relativamente alle strutture preesistenti, (per esempio armatura minima, passo delle staffe,dimensioni minime di travi e pilastri, ecc.) valide per le costruzioni nuove, purché il Progettista
dimostri che siano garantite comunque le prestazioni in termini di resistenza, duttilità e deformabilità previste” (Circolare 2 febbraio 2009 –punto C.8.4.1).
Tutto ciò premesso si ritiene che qualora le verifiche svolte, riferite all’intera struttura post intervento,
evidenzino deficit strutturali in alcune delle membrature preesistenti, queste debbano essere necessariamente adeguate ai livelli di sicurezza prescritti dalle Norme.
Inoltre, per completezza di esposizione ricordo che, trattandosi di un intervento di adeguamento,è necessario un adeguato studio geologico - geotecnico in quanto deve essere verificato, anche per quanto riguarda l’aspetto fondazionale, il raggiungimento dei livelli di sicurezza minimi previsti
dalle NTC.
Questo a meno che si ritenga di applicare quanto previsto al punto 6.2.2 delle NTC: "… nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadono in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze
disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali …".
A questo proposito ed in linea del tutto generale si ritiene che un edificio di tre piani fuori terra non possa essere considerato di modesta rilevanza così come non può essere di modesta rilevanza la sopraelevazione di un fabbricato esistente.
Si tenga conto, infine, che per gli interventi di adeguamento è richiesto anche il collaudo statico per cui il collaudatore richiederà, presumibilmente, anche la documentazione inerente l’aspetto geotecnico.
Domanda:
ABILITAZIONE PER VERIFICA RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI STRUTTURALI
Nel progetto di una struttura per un vano scale è richiesta anche la verifica della resistenza al fuoco delle strutture.
Per effettuare detta verifica è necessario avere una specifica abilitazione?
Risposta:
Per effettuare il calcolo della resistenza al fuoco degli elementi che compongono le strutture non è necessario che il progettista strutturale sia in possesso di una specifica abilitazione.
REVISIONE CALCOLI STRUTTURALI NEI COLLAUDI STATICI
Per quali strutture pubbliche o private è prevista tassativamente la revisione dei calcoli in fase di collaudo statico?
Risposta:
Le recenti Norme Tecniche per le Costruzioni non prevedono la revisione dei calcoli delle strutture come attività obbligatoria per il collaudatore. Tale attività potrà essere effettuata, come già previsto, solo su esplicita richiesta o autorizzazione del committente.
Domanda:
VERIFICHE SICUREZZA SISMICA PER MODIFICHE FABBRICATI ESISTENTI
E’ possibile non considerare un ampliamento di piccole entità come intervento di adeguamento e quindi senza dover effettuare una valutazione delle sicurezza sismica dell'intero fabbricato pur sapendo che qualsiasi fabbricato esistente in muratura in genere ha problemi nelle verifiche sismiche?
L'intervento da realizzare prevedere la sopraelevazione di una parte molto limitata del fabbricato esistente in corrispondenza del garage del piano terra (circa 7,00ml x 3,50 ml) per creazione di un locale con realizzazione della copertura in legno.
Risposta:
L’interpretazione della prescrizione normativa impone che, anche per la modesta configurazione rappresentata, debba essere effettuata una verifica dell’intero fabbricato.
Le NTC infatti non considerano come discrimine l’entità dell’intervento, risultando pertanto impossibile fare distinzioni tra interventi modesti o meno.
Pur comprendendo che l’aggravio progettuale risulterà sproporzionato rispetto al “peso” dell’intervento, non dovrebbero risultare insormontabili problemi sottoponendo a verifica l’intero fabbricato; ciò in considerazione della compattezza d’insieme e della disposizione planimetrica delle murature.
Domanda:
CALCOLO AZIONE DEL VENTO
Devo effettuare il calcolo della zavorra da fissare a dei pannelli fotovoltaici su una copertura.
Ho un problema nell’interpretazione della normativa per il calcolo dell’azione del vento:
la copertura ha un’inclinazione di 5° ed i pannelli vengono posti parallelamente alla copertura. Vorrei conoscere quale coefficiente di forma devo utilizzare nel caso in cui i pannelli siano paralleli alla copertura.
Risposta:
Le Istruzioni alle NTC indicano, al punto C3.3.10.1, che per elementi sopravento con inclinazione sull’orizzontale compresa tra 0° e 20° e per elementi sottovento si deve assumere Cpe = - 0,4.
L’azione del vento corrisponderà pertanto ad una depressione con direzione normale alla superficie dell’elemento e rivolta verso l’alto.
Domanda:
DEPOSITO PROGETTO STRUTTURALE COPERTURA IN LEGNO
Su un edificio esistente è stato progettato un ampliamento costituito da sovrastruttura a telaio in c.a. e copertura lignea: tale ampliamento risulta essere completamente staccato dall’edificio esistente mediante un giunto. Per tale ampliamento è stato fatto un regolare deposito delle strutture in c.a.
Sull'edificio esistente inoltre viene rimossa la vecchia copertura lignea e sostituita con una nuova sempre in legno. Per quest’ ultima è necessario effettuare un deposito come è stato fatto per l’ ampliamento.
Risposta:
Per detta copertura in legno si ritiene necessario effettuare il deposito del progetto. Per semplificare le procedure (v. soprattutto il collaudo), qualora il committente sia lo stesso, si può provvedere al deposito delle strutture di copertura come integrazione del deposito iniziale, in modo da far rientrare tutto in una stessa pratica che si concluderà con un unico certificato di collaudo.
Domanda:
VERIFICHE ASPETTO SISMICO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTOAlla luce del DM 14 gennaio 2008 e relativa circolare, la creazione o l'ampliamento di un foro in un edificio esistente in muratura in zona sismica 4 è subordinato alla realizzazione di un telaio di riquadratura per ripristinare la rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali, oppure è possibile realizzare l'intervento classico con architrave in acciaio?
Risposta:
Pur non avendo a disposizione dati più precisi riguardo all’effettiva entità del varco da realizzare si ricorda che, in generale, in interventi di questo tipo non risulta sufficiente l’inserimento della sola architrave ma è indispensabile ripristinare la rigidezza originaria della parete mediante la cerchiatura della nuova apertura.
Così operando, trattandosi di “un intervento locale volto a sostituire elementi strutturali dell’edificio” e tenuto conto che non viene “modificato il comportamento globale” del fabbricato, l’intervento si configura come un “intervento di miglioramento” così come definito al punto C.9.2.1 del D.M. 16 gennaio 1996.
Come noto, per tali tipi d’intervento la norma prevede che le relative verifiche possano essere condotte limitatamente alle opere interessate; in particolare, per quanto riguarda l’aspetto sismico, sarà sufficiente dimostrare che i lavori in progetto non producano sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale del fabbricato ovvero, con preciso riferimento al caso di specie, che la cerchiatura della nuova apertura sia in grado di ripristinare l’originaria rigidezza della parete.
Diversamente, la mancata cerchiatura della nuova apertura (sempre sconsigliabile) provoca senz’altro un’alterazione significativa del comportamento sismico del fabbricato e, conseguentemente, sarà necessario procedere alla verifica sismica globale dello stesso (punto C.9.2.1 del D.M. 16.01.1996).
Domanda:
APPLICAZIONE METODO TENSIONI AMMISSIBILI O STATI LIMITE
Per gli edifici ricadenti in zona 4, appartenenti alle costruzioni di tipo 2 e classe d’uso II , secondo il 2.7 NTC si può applicare il DM 16.01.96 e calcolare alle TA applicando i dettagli costruttivi della circolare 65 AAGG con S=5 oppure verificando agli Stati Limite considerando l’azione sismica determinata da Sd(T1)=0.07g e i particolari della CD “B”. Nel caso di ampliamento e/o sopraelevazione di un edificio esistente ricadendo negli interventi di adeguamento secondo la circolare al capitolo C8.4.1 “non è in generale necessario il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi (armature minima passo delle staffe dimensioni minime di travi e pilastri ecc.) valide per le costruzioni nuove, purché il progettista dimostri che siano garantite comunque le prestazioni in termini di resistenza, duttilità e deformabilità previste per i vari SL”.
1. Ricapitolando, questo significa che per gli edifici esistenti è possibile trascurare tutti i minimi dimensionali e di armatura e fare solo le verifiche di resistenza alle TA o agli SLU come descritto sopra?
2. Se come citato nella circolare non è necessario soddisfare le prescrizioni sui dettagli costruttivi, come posso fare per assicurare duttilità e deformabilità, basta la verifica a resistenza?
3. Nel caso il calcolo venga svolto con il metodo delle tensioni ammissibili (campo elastico) sono necessarie le verifiche di duttilità?
4. Per gli edifici nuovi operando con NTC e fattore di struttura Q=1 (campo elastico) si può trascurare il capitolo 7?
Risposta:
1) UTILIZZO DEL METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI
Il paragrafo 2.7 delle NCT, che consente l’utilizzo del metodo delle tensioni ammissibili per le verifiche strutturali, è applicabile solo nel caso di nuove costruzioni. Per le costruzioni esistenti, l’unico metodo di verifica ammesso è quello degli stati limite (vedi par. 8.3)2) VERIFICA DELLA DUTTILITA’
Secondo quanto prescritto dalle NTC, nella valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti non è, in generale, necessario il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi purché il Progettista dimostri che siano garantite comunque le prestazioni in termini di resistenza, duttilità e deformabilità previste per i vari stati limite.
Tenendo conto che l’attivazione di un meccanismo duttile non comporta, in genere, il collasso della struttura mentre questo può essere determinato dall’istaurarsi di un meccanismo fragile, devono essere anzitutto individuati, tra gli elementi che costituiscono la struttura, quelli a comportamento fragile.
I meccanismi fragili sono caratterizzati da:
• rottura a taglio che precede quella a flessione,
• rottura dei nodi che precede quella degli elementi che concorrono nel nodo stesso,
• elementi soggetti ad elevata compressione.
La verifica degli elementi fragili deve essere eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche, in termini di forze, con le rispettive resistenze; ad esempio, si devono confrontare le sollecitazioni di taglio derivanti dalle verifiche con le sollecitazioni di taglio resistenti.
La verifica degli elementi duttili deve essere eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche, in termini di deformazioni, con i rispettivi limiti di deformabilità; ad esempio, si devono confrontare le rotazioni rispetto alla corda con la capacità di rotazione delle sezioni.
Domanda:
COLLAUDATORE STATICO INCOMPATIBILITA’
L'incarico di Collaudatore Statico dell'opera è compatibile con quello di Coordinatore per la sicurezza della stessa opera?
Risposta:
Non si ritiene compatibile il ruolo di collaudatore statico con quello di coordinatore della sicurezza, anche in relazione alla dichiarazione del collaudatore di non aver in alcun modo partecipato alla realizzazione dell’opera.
Domanda:
VERIFICHE AI SENSI DEL NTC SU COSTRUZIONI SOGGETTE AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO.
In un edificio di 2 piani fuori terra e sottotetto accessibile, con tutti gli impalcati in latero - cemento.
Si vuole rendere abitabile il piano sottotetto alzando le pareti di 1 - 1,50 m e sostituendo la copertura in latero - cemento con una in legno. Si tenga conto che l'intervento comporterebbe un incremento del carico in fondazione (sgravando il tetto esistente e sostituendolo con uno più leggero) di circa di 4 %, è possibile intervenire senza metter mano alla fondazione, come richiesto dal committente? Il fabbricato sorge in Zona Sismica 4. L'intervento, tenendo conto che il numero dei piani resta comunque invariato, potrebbe non essere ritenuto una sopraelevazione, ai sensi del DM 14/01/2008?
Risposta:
In relazione allo specifico quesito, si può affermare che l’intervento non costituisce sopraelevazione, nel senso che non viene aggiunto un piano a quelli esistenti; questo, però, non elimina la necessità di verificare l’intera costruzione in termini di adeguamento in quanto, si ritiene, i lavori previsti rientrino tra quelli indicati al punto d) del paragrafo 8.4.1 delle NTC. L’eliminazione della copertura in laterocemento, che costituisce un diaframma rigido nei riguardi della distribuzione delle azioni orizzontali, con la creazione di una struttura in legno, realizza infatti una sostanziale trasformazione dell’originario organismo edilizio. L’intervento previsto non può considerarsi come intervento locale in quanto (v. C8.4.3 delle Istruzioni alle NTC) comporta una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano .... Il rialzo delle pareti d’imposta aumenta la quota del livello cui devono essere considerate le azioni orizzontali derivanti dalla copertura.
La possibilità di non intervenire con modifiche alle fondazioni, risulterà dall’entità delle sollecitazioni derivanti dall’analisi dell’intera struttura in relazione alla capacità portante del terreno interessato e alla geometria delle esistenti fondazioni.
Va inoltre precisato che in realtà non ha più senso parlare di Zona Sismica 4, in quanto con le NTC tutto il territorio nazionale è stato classificato sismico ed è stata superata la classificazione secondo le quattro zone previste dalle precedenti O.P.C.M. e l’unico parametro a cui si deve far riferimento è quello dell’accelerazione al suolo i cui valori, a seconda della località, sono prescritti dallo stesso D.M.
Il punto 2.7 del citato D.M. prescrive che, solo per le zone classificate (secondo la previgente normativa) in zona 4 e solo per particolari tipologie d’opere minori, è possibile applicare il metodo delle Tensioni Ammissibili in luogo di quello degli Stati Limite adottando, in questo caso, i relativi D.M. previgenti (1996) e considerando un grado di sismicità S = 5 (e non S = 4).
Domanda:
SOCIETA’ INGEGNERIA – INARCASSA – DIRETTORE TECNICO
Ho attivato una società di consulenza insieme a due soci non iscritti ad alcun albo professionale.
La società ha inserito nell'oggetto sociale attività quali studi di fattibilità e progettazione. Vorrei capire se abbiamo titolo per essere Società di Ingegneria e quindi dare comunicazione ad Inarcassa o se è necessaria la presenza nell'organico di un Direttore Tecnico avente almeno dieci anni di iscrizione all'Ordine.
Risposta:
Si ritiene che la società, in quanto avente nell'oggetto sociale attività quali studi di fattibilità e progettazione, abbia titolo per qualificarsi come "società di ingegneria".
Pertanto è necessaria l'iscrizione della stessa ad Inarcassa.
Per quanto riguarda il Direttore Tecnico, detta figura si rende necessaria in caso di attività di impresa.
Naturalmente le prestazioni di tipo ingegneristico professionale dovranno essere sottoscritte sempre e soltanto da un ingegnere iscritto all'Albo o da altro tecnico legalmente competente.
Domanda:
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
L'esame NEBUSH a livello di sicurezza (soprattutto nelle piattaforme) è necessario ed importante per un miglioramento delle proprio conoscenze e del proprio curriculum e in che cosa consiste.
Risposta:
Il NEBOSH (The National Examination Board in Occupational Safety and Health) è un ente inglese che svolge attività di formazione e qualificazione delle persone, che consente di ottenere qualifiche riconosciute nel Regno Unito, ma non in Italia. Ai sensi della legislazione italiana non è necessario o richiesto partecipare a corsi organizzati da questo Ente. Se desidera approfondire maggiormente l’argomento, la rimanderei al sito del NEBOSH http://www.nebosh.org.uk/ e ad un documento dell’ISPESL in merito alla “La qualificazione professionale degli attori della sicurezza in Italia, in Europa e negli Stati Uniti” al link http://prevenzioneoggi.ispesl.it/Nindex.asp?area=ShowEditorial&doc=3&lang=_it
Domanda:
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DIPENDENTE
Sono assunto, in qualità di dipendente, presso un'azienda che produce energia elettrica da fonti rinnovabili, eolica, idroelettrica, biomasse e biogas. Tali impianti di produzione di energia elettrica hanno un iter autorizzativo (Autorizzazione Unica, ai sensi del D.lgs. 387/2003) piuttosto articolato, il cui progetto definitivo depositato è a firma dell'azienda stessa, in particolare con il mio timbro di ingegnere iscritto all'Ordine.
La domanda è se la mia responsabilità professionale è la stessa che avrei se firmassi in qualità di libero professionista, oppure se il fatto di firmare essendo dipendente dell'azienda cambi qualcosa.
L'azienda ha in ogni caso stipulato un'apposita assicurazione a copertura dei rischi (con specificazione del mio nome in qualità di progettista).
Risposta:
La responsabilità professionale del progettista (sia penale che civile) è personale di conseguenza su di essa non incide lo status del tecnico (dipendente o libero professionista) che firma il progetto. Nel caso della responsabilità civile, se il progetto è di proprietà dell'Azienda cui è stato affidato da un committente esterno è evidente che nei confronti di quest'ultimo la responsabilità civile è da porre in capo all'Azienda che ha fornito il progetto la quale, a sua volta, si può rivalere sul tecnico dipendente ed a tale scopo viene dalla stessa stipulata la apposita assicurazione a suo favore a copertura dei rischi progettuali.
Domanda:
CONSULENTE CHIMICO DI PORTO
Sarei interessato ad ottenere informazione sull'attività di "Consulente Chimico di Porto".
Risposta:
Il consulente Chimico di Porto:
a) svolge quelle attività genericamente attinenti alla sicurezza da rischio chimico in ambito portuale sia a bordo delle navi che a terra (ad esempio rilascia in certificato "gas free" attestante la assenza di atmosfere pericolose all'interno di depositio, cisterne o in genere locali o zone di una nave, onde consentire l'esecuzione di determinati lavori);
b) I Consulenti Chimici del Porto sono di norma (art 68 cod nav.) iscritti in un registro a numero chiuso tenuto dalle capitanerie di porto;
c) di conseguenza l'attività è considerata piuttosto lucrosa (e di difficile accesso);
d) sicuro riferimento l'Associazione Ingegneri e Chimici dei Porti - Siracusa - e l'Associazione Nazionale Chimici di Porto di Livorno;
e) si fa comunque rilevare che dalla lettura della circolare CNI sembra che la sentenza del Consiglio di Stato limiti l'attività degli ingegneri (chimici) rispetto a quella dei chimici e comunque lasci ampio margine di discrezionalità alle Capitanerie di Porto.
Domanda:
VIDIMAZIONE PARCELLE
Sono con la presente a chiederVi una informazione relativamente all’approvazione di una parcella, di cui ho già emesso fattura (nel regime contribuenti minimi) come consulente di parte in una causa. Non avendo dopo quasi due anni ricevuto alcun riscontro dal cliente e dal suo avvocato alle mie richieste di pagamento della nota spese prima di adire le vie legali chiedo se la parcella deve essere approvata dall’Ordine e, nel caso, quali documenti devo fornire.
Risposta:
Nel caso voglia procedere con decreto ingiuntivo il Giudice di norma vuole che la fattura sia liquidata dall’Ordine.
Per le modalità di richiesta di vidimazione potrà consultare il sito dell’Ordine, in particolare la scheda A:50.01 nella sezione schede di tariffa.
Domanda:
STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
Un ingegnere laureato in Ingegneria Civile Edile dal 1986 ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri dal 1987 può firmare, in qualità di coordinatore, uno studio di impatto ambientale di un’opera stradale?
Risposta:
Si ritiene che un ingegnere civile ambientale possa firmare, in qualità di coordinatore, uno studio di impatto ambientale di un'opera stradale.
Domanda:
FIRMA ELABORATI TECNICI
Un Ingegnere iscritto all'albo alla sez. A. ai settori civile ambientale – industriale può firmare anche planimetrie non propriamente connesse all’eventuale autorizzazione a costruire (ad.es planimetria di un bar con layout delle attrezzature)?
Risposta:
Se il documento si configura come un elaborato tecnico, si ritiene possibile porre il timbro professionale anche su detti documenti.
Domanda:
RAPPORTI D.L./COMMITTENTE
In qualità di Direttore lavori in un intervento residenziale per 57 appartamenti prescrivo il prelievo dei cubetti di getto come da norma.
A causa della rottura del contratto tra il Committente e l'impresa, ultimati i getti della parte interrata dell'edificio, non riesco ad ottenere i certificati di prova dall'impresa che si rifiuta di sottoporre a compressione i cubetti (numerosi data l'entità dell'interrato) adducendo motivazioni di ordine economico. Chiedo: c'è un riferimento normativo che io possa utilizzare per costringere l'impresa a fornirmi i certificati o quantomeno i cubetti prima che questa fallisca?
Risposta:
Trattandosi di un rapporto tra Committente privato ed Impresa, i rapporti reciproci sono principalmente regolati dal Contratto stipulato tra le due parti.
Se il Contratto prevede che l’onere economico relativo ai certificati di prova sia a carico dell’Impresa, basta applicare quanto stabilito dal Contratto.
Se esiste ancora un importo a credito dell’Impresa, potrà essere lo stesso Committente, tramite il D.L., ad effettuare le prove trattenendosi il relativo importo dalle somme non ancora pagate all’Impresa (naturalmente previa comunicazione di messa in mora, ecc.).
Se non esiste la possibilità di effettuare le ritenute sui lavori già effettuati perché già tutti pagati, l’onere relativo alla determinazione delle resistenze, a mezzo dei cubetti o dei prelievi sui getti già eseguiti, non può spettare che al Committente (salvo successiva richiesta di ristoro a mezzo di azione legale).
Ai fini del collaudo statico finale non può essere disattesa la prescrizione normativa che obbliga il D.L. a verificare la corrispondenza tra resistenze prescritte in fase di progetto e resistenze realmente ottenute.
Non esiste una norma che costringa l’Impresa a consegnare i cubetti, salvo l’azione civilistica. Esiste altresì quanto fissato dalle recenti NTC relativamente agli obblighi posti in capo al D.L. (v. Cap. 11 e seguenti).
Domanda:
COMPETENZE PROFESSIONALI PER PRESENTAZIONE DIA
Sono un ingegnere l'iscritto alla sezione A settore dell’Informazione. Posso timbrare una denuncia di inizio attività (DIA).
Risposta:
Si fa presente che la prestazione professionale richiesta è di competenza degli ingegneri del settore civile ambientale. Con l’iscrizione alla sezione A settore dell’informazione non è possibile effettuare la prestazione professionale prevista.
Domanda:
INGEGNERE DIPENDENTE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONTO AZIENDA
Sono impiegato come lavoratore dipendente presso una azienda privata di progettazione impiantistica, sono iscritto all’albo ma non iscritto ad Inarcassa (non avendone i requisiti) e non sono titolare di partita IVA.
In questa situazione chiedo se mi è consentito utilizzare il timbro professionale per firmare un progetto per conto dell’azienda, la quale emetterà propria fattura verso il committente.
Vi sono obblighi di comunicazione verso l’Ordine e/o contributivi verso Inarcassa
Risposta:
Nel caso in questione è possibile firmare il progetto per conto dell’Azienda della quale si è dipendente.
In considerazione che la fattura verrà emessa direttamente dall’Azienda non vi sono obblighi nei confronti sia dell’Ordine che di Inarcassa.
Resta eventualmente da verificare se la prestazione professionale richiesta rientri nelle mansioni contrattuali del rapporto di dipendenza.
In caso contrario sarebbe necessario che l’attività professionale fosse in qualche modo riconosciuta e compensata anche per tener conto delle responsabilità personali in capo al progettista.
Domanda:
PROGETTI E STUDI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Vi sono delle leggi che regolano la presentazione di progetti e studi di compatibilità ambientale?
Risposta:
Non esiste una normativa che stabilisce le competenze professionali necessarie alla redazione di progetti e studi di compatibilità ambientale.
Per una maggiore informazione, si allega il parere rilasciato in merito dal CNI.
Domanda:
CALCOLO PARCELLA PER LAVORI ESTERNI
Come Consulente d’Ufficio dal Tribunale nell’ambito di una delicata controversia riguardante il congruo compenso spettante ad un professionista, per la progettazione di quattro grossissimi insediamenti immobiliari da realizzarsi in Romania per conto di una Società di Costruzioni con sede in Italia.
La progettazione, effettuata tra gli anni 1999 e 2000, si è arrestata a livello di progetto di massima per sopraggiunti contrasti tra le parti e tra gli elaborati a suo tempo redatti e consegnati al committente, oggi sottoposti all’esame del CTU, non figura il computo metrico estimativo delle opere.
Poiché è evidente che, trattandosi di prestazione effettuata per conto di un committente privato, la Tariffa da applicare è quella, a percentuale, stabilita dalla L. 2. Marzo 1949 n. 143, dovrò innanzitutto stabilire quale sia l’importo da porre a base del calcolo della parcella. Ed in mancanza dell’attendibile preventivo cui fanno riferimento sia l’art. 18 della Tariffa, sia la Circolare del Ministero LL.PP. 22 luglio 1977 n. 5350/61, al fine di fornire una risposta esauriente al Giudice, dovrò io stesso redigere il computo metrico estimativo delle opere in progetto.
Ora, mi trovo di fronte al dubbio:
- se detto computo debba essere redatto in base ai prezzi vigenti in Romania all’epoca della prestazione professionale, applicando cioè alla lettera il disposto della Tariffa e ricostruendo oggi l’elaborato contenente il computo metrico estimativo che lo stesso professionista avrebbe dovuto redigere a suo tempo;
- ovvero se si debbano rapportare i detti prezzi a quelli vigenti, nella stessa epoca, in Italia, per tener conto del fatto che la prestazione è stata effettuata nel nostro paese, da professionista italiano, per conto di un committente italiano.
Considerati i consistenti importi in gioco, la differenza è sostanziale, perché i costi di costruzione in Romania, all’epoca di cui si parla, erano inferiori di almeno cinque volte rispetto a quelli vigenti in Italia, cosicché l’importo della parcella, nell’un caso o nell’altro, risulta profondamente diverso.
Risposta:
Il Consiglio dell’Ordine non ha mai trattato casi in argomento è tuttavia propenso a ritenere che l’importo da porre a base del calcolo della parcella debba derivare da un computo metrico estimativo redatto con i prezzi vigenti in Italia all’epoca della prestazione per cui è il contenzioso.
Tale considerazione discende non solo dal fatto che la prestazione è stata effettuata in Italia, da professionista italiano e per conto di un committente italiano, ma anche dall’evidenza che la Tariffa 143/1949 è stata pensata dal legislatore per parametri retributivi italiani e che operando altrimenti si verrebbe a compensare la medesima prestazione professionale in maniera anche sostanzialmente diversa a seconda del paese ove il progetto è destinato ad essere realizzato. Non ultimo si rileva che la ricerca di mercato dei prezzi vigenti in Romania e l’adeguamento del progetto alla normativa sia tecnica che amministrativa vigente in detto paese, non può costituire che un ulteriore onere per la prestazione professionale del progettista.
Domanda:
RELAZIONI TECNICHE TELAI AUTOMEZZI
Per firmare relazioni tecniche per modifiche di telai (chassis) di automezzi come trattori o motrici per collaudo/omologazione per conto di un'autofficina che esegue tali operazioni, è sufficiente la sola iscrizione all'albo o necessito di altre qualifiche ?
Risposta:
Il Consiglio ritiene che per svolgere la prestazione professionale indicata sia sufficiente l’iscrizione all’Albo professionale.
Domanda:
RESPONSABILE TECNICO IMPRESA
Quali sono i vincoli per espletare il ruolo di Responsabile Tecnico di impresa.
Risposta:
Per espletare il ruolo di Responsabile Tecnico di un’Impresa, l'attività deve essere esercitata in forma esclusiva, così come indicato nel parere del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Regolazione Mercato, del 16.07.2009.
Domanda:
ESONERO DA OBBLIGO FORMAZIONE PERMANENTE
In merito alle disposizioni circa la formazione permanente, all’art. 6 è scritto tra le cause dell’esonero: “interruzioni per un periodo non inferiore ai sei mesi dell’attività professionale”.
Essendo io dipendente di una impresa edile e non avendo io partita IVA, di conseguenza non esercito la libera professione, rientro in questo caso?
Risposta:
L’esonero di cui all’art. 6 non è applicabile a questo caso in quanto nel ruolo di dipendente svolge comunque attività professionale.